Cass. pen. n. 10811 del 5 dicembre 1984

Testo massima n. 1


L'aggravante della premeditazione e l'attenuante del vizio parziale di mente non sono in linea di principio incompatibili e quindi possono coesistere, eccetto il caso in cui vi sia identità fra la premeditazione e l'idea fissa ossessiva costituente l'essenza dell'infermità mentale ravvisata, poiché in tal caso non possono sussistere, per motivi patologici, le controspinte morali ed etiche avversanti e bilancianti il proposito delittuoso.

Normativa correlata