14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5815 del 9 maggio 1987
Posted at 20:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il vizio parziale di mente va considerato come elemento accidentale del reato, e quindi non può essere preso in considerazione dal giudice della impugnazione ove non formi oggetto di uno specifico punto di gravame o non sia, a questo, essenzialmente connesso.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]