14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13010 del 2 ottobre 1989
Posted at 20:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’accertamento sull’infermità di mente dell’imputato deve essere compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso. L’indagine già esperita in altro procedimento non è vincolante nel successivo giudizio poiché la malattia precedentemente diagnosticata può essere al momento guarita o attenuata o localizzata ad una determinata sfera di attività.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]