Cass. pen. n. 3262 del 22 marzo 1991
Testo massima n. 1
Il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato.