14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1574 del 20 febbraio 1986
Testo massima n. 1
Nel nostro sistema giuridico — penale il vizio parziale di mente non è incompatibile con l’elemento soggettivo del reato in quanto implicano due concetti operanti su piani diversi: l’uno riconduce alla imputabilità del soggetto, secondo la nozione fornita dall’art. 85 c.p. ossia a una condizione personale il cui contenuto è la capacità di intendere e di volere, l’altro al rapporto tra il volere del soggetto e un determinato atto preveduto dalla legge come reato; consegue che il reato commesso da un seminfermo di mente non si sottrae all’indagine relativa all’elemento soggettivo per accertare se esso sia attribuibile alla sua volontà.
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