Cass. pen. n. 1078 del 27 gennaio 1998

Testo massima n. 1


In tema di imputabilità, in mancanza di una infermità o malattia mentale, o comunque di una alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica, le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi della personalità non acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilità: l'eventuale difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane priva di rilevanza giuridica.

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