14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22765 del 22 maggio 2003
Testo massima n. 1
In tema di imputabilità, gli articoli 88 e 89 c.p. – che disciplinano rispettivamente l’infermità totale e parziale di mente, quali cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere e di volere – postulano l’esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico che incide sui processi volitivi e intellettivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppure non classificabili secondo precisi schemi nosografici, perché sprovviste di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità, da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere del colpevole. Ne consegue che una condizione di perturbamento psichico transitoria, di natura non patologica, dovuta ad una sindrome ansiosa depressiva, non essendo destinata ad incidere sulla capacità di intendere e di volere, non è in grado di compromettere l’imputabilità dell’imputato. [ Contrasto segnalato con relazione n. 74 del 2003 ].
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