14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38303 del 19 ottobre 2005
Testo massima n. 1
L’aberratio ictus bioffensiva [ art. 82, comma secondo, c.p. ], che si realizza allorché l’autore abbia arrecato offesa alla persona diversa e anche a quella cui originariamente era diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluta a titolo di dolo mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale vi è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto né rappresentato, giacché il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira. Ne consegue che l’accertamento del giudice deve essere volto a verificare che la condotta esecutiva si sia rivelata in concreto idonea a produrre il risultato offensivo perseguito e cioè integri gli estremi del tentativo del reato rappresentatosi.
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