Cass. pen. n. 15990 del 10 maggio 2006

Testo massima n. 1


L'art. 82 c.p., che disciplina l'aberratio ictus prevede l'errore che cade sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato, nel senso che il reato, invece di offendere il bene-interesse cui l'offesa era diretta, lede lo stesso bene-interesse di altra persona. In rapporto alla persona offesa per errore sussiste ugualmente il dolo, perché, se questo era l'originario elemento soggettivo, l'offesa di una persona invece di un'altra (oppure l'offesa per errore anche di un'altra persona) non vale a mutare la direzione della volontà.

Testo massima n. 2


La circostanza attenuante del «fatto doloso dell'offeso» (art. 62 n. 5 c.p.) attiene direttamente al nesso di causalità tra condotta ed evento del reato, nel senso che il fatto doloso del soggetto passivo deve risultare concausa efficiente dell'evento del reato.

Normativa correlata