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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2612 del 21 marzo 1985

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2612 del 21 marzo 1985

Testo massima n. 1

L’aberratio ictus plurioffensiva costituisce sotto il profilo soggettivo, un minus rispetto alla corrispondente ipotesi di concorso formale di reati, presentando la caratteristica che delle due offese cagionate, una deve essere dal soggetto voluta, mentre l’altra tale non deve essere neppure nella forma estrema del dolo eventuale ai limiti della colpa con previsione dell’evento. Se, infatti, per quest’ultima offesa, dovesse, comunque versarsi in tema di dolo indiretto, si ricadrebbe inevitabilmente nell’ipotesi del concorso formale dei reati.

Testo massima n. 1

La possibilità della scissione della pena inflitta in regime di cumulo giuridico prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 413 del 1978 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 744 del 1981 onde consentire l’applicazione dell’indulto sia in ordine al concorso formale dei reati che al reato continuato, è sicuramente estensibile – per applicazione analogica in bonam partem certamente consentita per essere la stessa la ratio degli istituti in questione tutti ispirati al favor rei – alla pena inflitta per l’aberratio ictus plurioffensiva.

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