14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11024 del 20 dicembre 1996
Testo massima n. 1
L’attenuante della provocazione ha carattere di specialità rispetto ai motivi di particolare valore morale o sociale e non può concorrere con gli stessi.
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Testo massima n. 1
La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l’identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione. Comune è, pertanto, la previsione dell’evento diverso da quello voluto mentre ciò che diverge è l’accettazione o l’esclusione del rischio relativo. Trattasi di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo significato dirimente al rapporto tra lo scopo principale perseguito e l’evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternatività poiché solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo mentre nell’altro essa dovrà essere senz’altro esclusa per incompatibilità. [ Fattispecie in cui l’imputato, dopo avere sorpreso una persona che, aiutata da complici cercava d’introdursi attraverso una finestra nella sua abitazione e dopo avere sparato contro i ladri, nel frattempo datisi alla fuga, era sceso in strada alla loro ricerca e, raggiuntili, aveva di nuovo esploso dei colpi, attingendo alla testa uno dei fuggitivi. La corte d’assise d’appello aveva denunciato il reato ascritto al prevenuto da omicidio volontario in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento sulla base del comportamento del predetto concretizzatosi in un lungo inseguimento, nell’esplosione di ben nove colpi in direzione dei fuggiaschi a distanza ben più ravvicinata dell’ultimo risultato finale, nell’intenzione espressa di volere costringere i ladri a fermarsi per catturarli. Tale condotta, secondo i giudici, aveva evidenziato la contrarietà dell’evento mortale rispetto all’intento perseguito di bloccare i fuggitivi intimidendoli con gli spari esplosi ].
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