14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6757 del 10 giugno 1994
Testo massima n. 1
Non ricorre l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 ultima parte c.p. [ essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ] nell’ipotesi in cui l’imputato consegni la sostanza stupefacente illecitamente detenuta nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Da un lato, infatti, tale consegna non può ritenersi spontanea; dall’altro lato essa è anteriore alla cessazione della permanenza dell’illecita detenzione, determinandosi in tal modo solo la cessazione dell’attività criminosa costitutiva del reato e non l’elisione o l’attenuazione delle conseguenze costituenti un posterius del medesimo.
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