Cass. pen. n. 7444 del 3 luglio 1995
Testo massima n. 1
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p. non è configurabile nei reati di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto, perché l'evento medesimo non è più suscettibile di quella eliminazione o attenuazione da parte del colpevole, che sono caratteristiche dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di omicidio e la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. enunciando il principio di cui in massima).