14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7033 del 11 luglio 1996
Testo massima n. 1
Lo schema dell’impedimento volontario dell’evento [ cosiddetto recesso attivo ] si differenzia da quello dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. [ attivo ravvedimento ]: ed invero nel primo caso, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l’ormai autonomo processo naturale [ che è in rapporto necessario di causa ad effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo ], l’agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell’evento; nel secondo caso, invece, a reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell’agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: il chiaro discrimine tra le due ipotesi è ravvisabile pertanto nell’avvenuta oppure no verificazione dell’evento normativo.
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