14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29536 del 10 luglio 2013
Posted at 20:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
La spontanea “ritrattazione” della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un “post factum” irrilevante rispetto all’avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62, n. 6, cod. pen. [ Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ritrattata dall’imputata il giorno successivo alla presentazione della denuncia ].
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