14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 49674 del 28 dicembre 2009
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale [ art. 62, comma primo, n. 4 c.p. ] non è applicabile ai reati contro la fede pubblica [ nella specie spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ].
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Testo massima n. 1
Non ricorre l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all’art. 62, comma primo, n. 1 c.p., nel caso in cui l’imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate [ art. 455 c.p. ] affermi di aver voluto trasferire il denaro al padre residente in Marocco e con precarie condizioni di salute, in quanto l’operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell’azione criminosa superino l’entità della morale comune media, con la conseguenza che l’aiuto economico prestato dal figlio al padre malato non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai ‘motivi di particolare valore morale e sociale previsti dalla norma in questione.
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