14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3373 del 21 giugno 1997
Testo massima n. 1
Alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 648 bis c.p., secondo cui il reato di «riciclaggio» ivi contemplato può avere ad oggetto, oltre al danaro, anche «beni o altre utilità» che, al pari del denaro, provengano da delitto non colposo, deve ritenersi che sussista il detto reato e non quello di ricettazione semplice di cui all’art. 648 c.p. [ rispetto al quale il primo si presenta con carattere di specialità ], nel caso in cui taluno, ricevuta anche una sola autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l’accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo.
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