14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18577 del 28 marzo 2003
Posted at 20:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce “trasferimento” punibile ai sensi dell’art. 648 bis c.p., in quanto non idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]