14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15092 del 13 aprile 2007
Posted at 20:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della provenienza del bene.
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