14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2306 del 4 aprile 1985
Posted at 16:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell’art. 659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, uris tantumi e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata.
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