14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36913 del 13 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Il momento perfezionativo del reato di riciclaggio si individua nella sostituzione dei beni sicché non rileva, ai fini della integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali di una condotta continuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell’autore prima della novella legislativa – L. 9 agosto 1993, n.328 che ha previsto, tra l’altro, che i beni possano provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo – e sia in concreto proveniente da delitti allora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]