14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9026 del 25 febbraio 2014
Posted at 20:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]