14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10644 del 24 ottobre 1991
Testo massima n. 1
Il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell’attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale, prevista dall’art. 62, n. 1, c.p., ma al contrario costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt’altro che nobile ed elevato. [ Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice d’appello aveva negato l’attenuante de qua ad un uomo che aveva procurato lesioni volontarie gravissime ad un altro da lui sospettato di insidiargli la moglie ].
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Testo massima n. 1
La totale perdita della milza costituisce non già indebolimento del sistema reticolo-endoteliare, ma perdita dell’uso di un organo, che integra l’ipotesi di lesione gravissima prevista dall’art. 583, secondo comma, n. 2, c.p., e ciò perché le numerose funzioni cui assolve la milza, sebbene tutte perfettamente compensabili, non possono tuttavia ritenersi propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.
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