Cass. pen. n. 7363 del 24 settembre 1984
Testo massima n. 1
Il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazione amministrativa può concorrere con quello previsto dall'art. 468 c.p. (contraffazione di pubblici sigilli o strumenti di un ente pubblico o di un pubblico ufficio).
Testo massima n. 2
L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi (ritocco di un altro timbro o sigillo, disegno contraffatto del sigillo vero, incisione mediante riproduzione di quest'ultimo). Il reato previsto dall'art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola ma a tante riproduzioni della stessa impronta facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.