14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7363 del 24 settembre 1984
Testo massima n. 1
Il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazione amministrativa può concorrere con quello previsto dall’art. 468 c.p. [ contraffazione di pubblici sigilli o strumenti di un ente pubblico o di un pubblico ufficio ].
Testo massima n. 1
L’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell’impronta del sigillo di un pubblico ufficio attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi [ ritocco di un altro timbro o sigillo, disegno contraffatto del sigillo vero, incisione mediante riproduzione di quest’ultimo ]. Il reato previsto dall’art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola ma a tante riproduzioni della stessa impronta facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.
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