14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1490 del 15 febbraio 1982
Testo massima n. 1
Il reato di contraffazione di sigillo si consuma nel momento e nel luogo in cui la contraffazione viene eseguita non occorrendo che venga fatto uso dello strumento contraffatto. L’uso di strumenti il cui sigillo sia stato contraffatto costituisce una distinta ipotesi criminosa rispetto al reato di contraffazione di sigillo, solo nell’ipotesi che detto uso sia fatto da persona non responsabile di concorso nella contraffazione. Non è contraddittoria la condanna per istigazione alla contraffazione di sigillo e per il conseguente uso dello strumento contraffatto di sigillo, a titolo di concorso, per la cui configurabilità non è necessario l’uso dello strumento contraffatto.
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