14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4436 del 16 aprile 1994
Testo massima n. 1
Il reato previsto dall’art. 440 c.p. e quello di cui all’art. 76 D.P.R. n. 162 del 1965 non tutelano lo stesso bene giuridico, in quanto, mentre il primo tutela la salute pubblica, il secondo tende solo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini: pertanto essi possono concorrere.
Testo massima n. 1
Poiché ai fini dell’integrazione dell’ipotesi criminosa prevista dall’art. 586 c.p., è sufficiente che la morte e le lesioni derivino dalla condotta complessivamente realizzata dall’agente per la realizzazione del reato-base, non è necessario — nel caso di concorso di più persone nella realizzazione del fatto doloso-base — stabilire, in concreto, se l’evento ulteriore sia conseguenza della specifica condotta realizzata da ciascuno dei compartecipi al fatto doloso. Difatti, ciò resta escluso dalla considerazione che, in tema di concorso di persone nel reato, poiché la nostra legislazione ha recepito la cosiddetta teoria monistica, l’azione si considera unica, anche se ad essa hanno concorso le condotte di più persone, e ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma anche di quelli compiuti dai correi, nell’ambito dell’impresa concordata.
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