14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6820 del 22 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Il controllore del traffico aereo è titolare, nei confronti del personale di bordo e dei passeggeri dell’aeromobile, di una posizione di garanzia al fine di impedire, in generale, il verificarsi di disastri aerei, in questi ultimi dovendosi ricomprendere non solo quelli cagionati da collisione tra i vettori ma anche quelli dovuti a collisione con ostacoli fissi. [ Fattispecie di omicidio colposo plurimo e disastro colposo verificatisi, in fase di atterraggio, per la collisione dell’aeromobile con un rilievo montuoso situato ad altezza superiore alla quota minima di navigazione prescritta dai controllori ai piloti del velivolo ].
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