Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5547 del 5 giugno 1985

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5547 del 5 giugno 1985

Testo massima n. 1

L’armatore è tenuto non solo a non far partire una nave che non si trovi in stato di navigabilità ovvero a cui manchi taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o dotazioni prescritte, ma anche ad intervenire, nei limiti delle sue possibilità e secondo le norme di una comune diligenza e prudenza, ove le condizioni prescritte vengano meno nel corso della navigazione. Costituisce, poi, valutazione di merito il giudizio circa la sussistenza di tale possibilità e dell’efficacia di un tempestivo intervento. [ Fattispecie relativa a motonave con deficienze nel sistema di ormeggio, che non si era potuta mettere alla «cappa» durante la burrasca e che quindi aveva urtato un molo di sottoflutto, inabissandosi ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze