Cass. pen. n. 10391 del 6 ottobre 1987
Testo massima n. 1
Ai fini della legge penale, deve considerarsi nave, con riguardo ai delitti di naufragio, l'imbarcazione atta al trasporto di più persone quali che siano la sua stazza, la sua portata, il suo mezzo di propulsione e la sua funzione.