Cass. pen. n. 1198 del 6 giugno 1969

Testo massima n. 1


Ai fini della tutela apprestata con le norme di cui agli artt. 407, 413 c.p., nel concetto di «cadavere» deve non soltanto comprendersi il corpo umano inanimato nel suo complesso e nelle singole parti, ma anche lo scheletro dopo che sia quindi avvenuta la completa dissoluzione degli elementi putrescibili.

Normativa correlata