14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1198 del 6 giugno 1969
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della tutela apprestata con le norme di cui agli artt. 407, 413 c.p., nel concetto di «cadavere» deve non soltanto comprendersi il corpo umano inanimato nel suo complesso e nelle singole parti, ma anche lo scheletro dopo che sia quindi avvenuta la completa dissoluzione degli elementi putrescibili.
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