14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8862 del 12 luglio 1980
Testo massima n. 1
L’infermità totale o parziale di mente va intesa come uno stato patologico e quindi esulano dalla sua nozione quelle anomalie del carattere o altre anormalità – quali le psicopatie – che, pur influendo sul processo di determinazione o di inibizione, non sono, tuttavia, suscettibili di alterare la capacità di intendere e di volere. Il vizio, totale o parziale di mente, deve, in altri termini, dipendere sempre da uno stato patologico, che alteri il processo intellettivo o quello della volontà, annullando o scemando grandemente la capacità di intendere e di volere. [ Nella specie era stata diagnosticata una “psicopatia disaffettiva” ].
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