14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2774 del 16 marzo 1995
Testo massima n. 1
In linea di principio è configurabile il concorso tra il reato di favoreggiamento e quello di associazione per delinquere stante la diversa oggettività giuridica delle due fattispecie che devono essere tenute distinte. Commette il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e non quello di favoreggiamento, il soggetto che organicamente e sistematicamente opera con gli associati come elemento strutturale dell’apparato del sodalizio criminoso al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività criminosa dell’associazione o a perseguire i partecipi di tale attività; mentre deve rispondere anche di favoreggiamento l’associato per delinquere che aiuti un altro associato resosi autore di reati non rientranti nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le ricerche della polizia.
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