14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1360 del 24 novembre 1970
Testo massima n. 1
Il delitto di subornazione di testimone richiede che la persona verso la quale è diretta l’opera del subornatore abbia acquistato, al momento dell’offerta o della promessa del denaro, la qualità di testimone. Il testimone esercita una pubblica funzione, e va compreso fra i pubblici ufficiali ai sensi del n. 2 dell’art. 357 c.p. È però essenziale stabilire il momento in cui viene assunta detta qualità. È infatti in quel momento che si pone l’esigenza di tutelarne il prestigio, la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni. Nell’ipotesi di testimone penale la qualità di testimone viene acquistata con la notificazione dell’atto di citazione. Nel caso, invece, di testimone in giudizio civile la situazione è diversa, e diverse sono le conseguenze giuridiche che ne derivano. Per stabilire il momento in cui il testimone è legalmente investito di tale qualità è necessario tener presenti le disposizioni del codice di procedura civile. Attese, infatti, le disposizioni di cui agli artt. 244 e 245 del codice di rito civile, si evince che la qualità di teste nel diritto processuale civile la si acquista nel momento in cui il teste, dedotto dalla parte, viene con ordinanza del giudice istruttore ammesso a deporre. È in quel momento, in base al principio vigente del processo civile della acquisizione processuale, che il provvedimento di ammissione dei testimoni fa sorgere un diritto all’escussione. Pertanto, nel campo processuale civile, l’atto che investe la persona chiamata a testimoniare della qualità di teste non è l’intimazione a comparire, che può anche mancare, ma l’ordinanza del giudice, che ammette a deporre la persona indicata. Questo principio trova conferma nel fatto che il testimone può presentarsi al giudice civile anche spontaneamente, senza necessità di intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il generico invito a non presentarsi a deporre, accompagnato dall’offerta di somma di danaro, ma non dall’istigazione a commettere una falsità giudiziale, non costituisce il reato di subornazione.
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