Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12016 del 29 settembre 1977

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12016 del 29 settembre 1977

Testo massima n. 1

Perché si realizzi il reato di subornazione è necessario che il subornato assuma la qualità di testimone con la citazione, anche orale, dinanzi al giudice o al P.M. mentre non acquista tale qualità chi sia esaminato dagli organi di polizia giudiziaria di propria iniziativa e su delega del magistrato. Pertanto, le sollecitazioni a deporre il falso, rivolte a persone che possono essere chiamate a testimoniare davanti al magistrato, ma non ancora formalmente designate come testimoni, non sono punibili.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze