14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 616 del 21 gennaio 1986
Posted at 20:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di subornazione previsto dall’art. 377 c.p. è un reato di pericolo il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzate alla falsità giudiziale. La norma suddetta, sanzionando penalmente la sola istigazione alla falsità giudiziale eleva ad illecito penale il semplice attentato all’amministrazione della giustizia; non è, quindi, ravvisabile l’ipotesi del tentativo.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]