Cass. pen. n. 1366 del 19 gennaio 2007
Testo massima n. 1
L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 377 c.p. consiste nell'induzione a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtà dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante.