14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1366 del 19 gennaio 2007
Posted at 20:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’elemento materiale del delitto previsto dall’art. 377 c.p. consiste nell’induzione a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtà dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante.
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