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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42904 del 2 dicembre 2010

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42904 del 2 dicembre 2010

Testo massima n. 1

La disposizione di cui all’art. 371 bis, comma secondo, c.p.p., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, è norma eccezionale e non è conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.

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