14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3053 del 3 aprile 1984
Testo massima n. 1
Il reato di falso giuramento della parte tutela l’interesse concernente il normale funzionamento dell’attività giudiziaria ed è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva. A tal fine non è rilevante che il contrasto sia totale o parziale e che il falso cada su uno o più punti della formula del giuramento ammesso dal giudice civile. In sede penale, inoltre, non è consentito valutare la pertinenza o la concludenza della predetta formula ai fini della decisione della causa civile.
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