14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3394 del 8 marzo 1990
Testo massima n. 1
Il delitto di falso giuramento [ spergiuro ] della parte tutela l’interesse concernente il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtà obiettiva. L’inalterabilità della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della verità. [ Fattispecie in tema di giuramento decisorio in procedimento civile ].
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