Cass. pen. n. 8417 del 27 luglio 1988
Testo massima n. 1
Poiché i reati previsti dagli artt. 323 e 326 c.p. presuppongono entrambi l'abuso delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali o al servizio in caso di unicità della condotta non è tra essi configurabile il concorso formale.