14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1898 del 21 gennaio 2005
Testo massima n. 1
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell’ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l’interessato, per le funzioni esercitate, avesse l’obbligo di impedirne l’ulteriore diffusione. [ Fattispecie relativa alla rivelazione, da parte di un funzionario di polizia, di notizie concernenti un’indagine della quale non era partecipe, dopo aver ricevuto in proposito confidenze dei colleghi operanti ].
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In tema di delitti contro la P.A., la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato. [ In applicazione di tale principio la Corte ha censurato l’intervenuto riconoscimento dell’attenuante in base al solo fattore della scarsa entità delle conseguenze patrimoniali dell’azione criminosa ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]