Cass. pen. n. 14 del 7 giugno 1984

Testo massima n. 1


Il dolo specifico, nella previsione dell'art. 306 c.p., estrinsecandosi nel proposito di commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, punibili con le pene dell'ergastolo o della reclusione, non si radica necessariamente nella finalità di terrorismo o di eversione dello ordine democratico. Ne deriva che quest'ultima finalità si connota solo come elemento eventuale o secondario del delitto di banda armata, rispetto alla quale è dunque compatibile l'aggravante ex art. 1 della legge n. 15 del 1980. (Fattispecie in tema d'individuazione del termine massimo di custodia preventiva).