14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2101 del 11 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi è da individuarsi nell’elemento psicologico che caratterizza il comportamento dell’agente. È così configurabile il paradigma legale dell’art. 307 c.p., quando l’ospitalità è consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l’ipotesi di cui all’art. 306 c.p., quando l’adesione a fornire rifugio sia ispirata dall’intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa.
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