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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6979 del 12 luglio 1985

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6979 del 12 luglio 1985

Testo massima n. 1

In tema di reati commessi da appartenenti ad associazioni criminose, la sola appartenenza all’associazione ed anche l’eventuale previsione del reato fine, sono di per sé inidonee a far ritenere responsabile come compartecipe il singolo associato, rimasto estraneo all’ideazione e all’esecuzione del reato fine, in mancanza di una prova sicura circa il suo volontario apporto causale alla commissione del fatto, sia pure sotto forma di istigazione o di agevolazione causalmente rilevanti rispetto alla realizzazione del reato-fine. Infatti, per la sussistenza del dolo di partecipazione, non basta la semplice consapevolezza di concorrere all’altrui azione criminosa, ma occorre la volontà di contribuire, con il proprio operato, alla realizzazione del fatto. La qualcosa importa — per quanto concerne l’associato non implicato nella commissione materiale del fatto — un contributo di volontà di carattere determinante nella sua verificazione nonché l’accertamento della circostanza, secondo la quale questi sia munito di poteri deliberativi in ordine all’attività dell’associazione criminosa. Ne consegue che l’attribuzione, ai componenti di una banda armata, in maniera indistinta ed in presenza di atti di dissociazione, di tutti i delitti rivendicati dai rispettivi nuclei di appartenenza, riservandosi — da parte del giudice — la specifica individuazione dei responsabili solo di delitti non rivendicati, si risolve in una presunzione assoluta di responsabilità, estranea all’ordinamento giuridico e come tale illegittima. Nel caso di reati commessi da appartenenti ad associazioni criminose, ferma restando la responsabilità di tutti i componenti delle stesse per il reato associativo, ognuno di essi risponde anche del reato-fine da altri eseguito, solo se esso sia stato specificamente programmato e deliberato, con la sua piena consapevolezza, al momento della costituzione dell’associazione, mentre la singola desistenza volontaria discrimina l’autore solo se questi riesce ad impedire il compimento dell’azione da parte degli altri compartecipi.

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