14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8347 del 22 luglio 1988
Testo massima n. 1
Il reato previsto dal primo comma dell’art. 306 c.p. [ bande armate ] esige da parte dell’agente una iniziativa programmatica o una preparazione della costituzione dell’associazione mediante una operosa iniziativa che ne determini la nascita, ovvero ancora un’opera di coordinamento dei singoli adepti, in modo da assicurare la vita e l’efficienza della associazione e la disciplina interna e da promuovere l’incremento. Per concretare il delitto è sufficiente una sola di tali attività, non essendo richiesto il concorso delle varie qualifiche [ organizzatore, promotore, fondatore, sovventore ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]