Cass. pen. n. 17574 del 19 dicembre 1989

Testo massima n. 1


Quantunque sia astrattamente configurabile il concorso tra il reato di banda armata e quello di detenzione delle armi in dotazione alla banda, la semplice qualità di promotore, organizzatore, costitutore o dirigente non è da sola sufficiente a costituire la prova della detenzione medesima, occorrendo anche la prova di un rapporto materiale, anche mediato, con le armi o di un coinvolgimento nei fatti-reato nel corso dei quali le armi furono usate da altri.