14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28730 del 4 luglio 2013
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l’onore della collettività nazionale. [ Fattispecie nella quale l’imputato aveva pronunciato alla presenza dei carabinieri la frase: ” In questo schifo di Italia di merda” ].
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