Art. 291 – Codice penale – Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente [266] vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [293; c.nav. 1089].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 28730/2013
Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l'onore della collettività nazionale.