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Art. 291 — Vilipendio alla nazione italiana

Art. 291 — Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente [ 266 ] vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [ 293; c.nav. 1089 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 28730/2013

Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l’onore della collettività nazionale. (Fattispecie nella quale l’imputato aveva pronunciato alla presenza dei carabinieri la frase: “In questo schifo di Italia di merda”).

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