14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1821 del 22 novembre 1965
Testo massima n. 1
Col termine «colto in possesso ingiustificato» usato nell’art. 260, n. 2, c.p., si è inteso fare riferimento alla detenzione materiale degli strumenti, collegata ad un rapporto di attualità e di immediatezza con le persone, essendo indubbio che la immediata disponibilità materiale di tali mezzi idonei allo spionaggio pone l’agente nella possibilità di servirsene per un uso vietato dalla legge, come quella di ritrarre fotografie della zona soggetta a controllo militare, che deve invece essere mantenuta segreta. Il solo fatto quindi che i mezzi siano detenuti per ragione di servizio, di ufficio, di mestiere, non vale di per sé a giustificare il possesso se di essi si faccia o s’intenda fare un uso non consentito dalla legge. L’art. 260, n. 2, c.p., intende reprimere in modo autonomo fatti nei quali si ravvisano «indizi» di una possibile attività spionistica, che di per sé non possono integrare gli estremi di un tentativo di spionaggio, giacché i mezzi possono servire anche per finalità diverse dallo spionaggio; cioè per diletto turistico, per ragioni di studio, di collezione. In questi casi, poiché l’uso di mezzi al fine di ritrarre fotografie nella zona militare pone pur sempre l’agente nella possibilità di conoscere, sia pure per ragioni diverse dallo spionaggio, il segreto militare [ che la norma vuole sia tutelato nell’interesse dello Stato ], il loro possesso deve ritenersi non giustificato, costituendo esso un pericolo, a meno che l’agente non dia la prova di essere stato autorizzato dalle autorità competenti a ritrarre fotografie o cineriprese della zona stessa, ovvero la prova positiva dell’uso legittimo, che di tali mezzi si vuole fare o immediatamente prima si sia fatto, non risulti aliunde dagli atti processuali.
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