14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5262 del 30 aprile 1988
Testo massima n. 1
Il reato di possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio in luoghi militari o in loro prossimità, di cui all’art. 260, primo comma, n. 2, c.p. consiste nella volontà cosciente di detenere i suddetti mezzi per servirsene per un uso non consentito dalla legge e presupposto di tale reato è proprio la mancanza o la insufficienza della prova che il soggetto abbia agito a scopo di spionaggio perché, altrimenti, sussisterebbe il tentativo del delitto di spionaggio. Infatti, la disposizione di cui all’art. 260, primo comma, n. 2 c.p. mira a reprimere alcuni contegni sospetti che si presentano oggettivamente idonei all’acquisizione di notizie segrete o riservate, di cui sia vietata la divulgazione, e punisce la oggettività di tale situazione di fatto per la pericolosità in essa insita, nonostante non risulti dimostrato che l’agente abbia inteso procurarsi notizie segrete o riservate. [ Nella specie, dimostrato che gli imputati avevano eseguito riprese televisive dell’interno della base missilistica di Comiso senza autorizzazione e con la consapevolezza di non poter riprendere la zona, la S.C. ha ritenuto ingiustificato il possesso dei mezzi da loro detenuti e sussistente anche l’elemento intenzionale ].
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